
lo Scambio sul Posto
Lo Scambio sul Posto è un meccanismo che regola i costi e i benefici economici per l’immissione
ed il prelievo
dell’energia elettrica dalla rete. Tale disciplina è stata recentemente rivista e aggiornata
con l’introduzione del
Testo Integrato delle modalità e delle condizioni tecnicoeconomiche per lo Scambio sul Posto (TISP), Delibera
dell’Autorità dell’Energia elettrica e gas (AEEG) n° 74/2008 e con la successiva Delibera n° 186/2009.
Dal 1/1/2009 tale servizio è gestito esclusivamente dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Possono beneficiare di questo sistema tutti gli impianti allacciati alla rete che producono energia elettrica
mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili e che hanno una potenza non superiore a 200 kW (fotovoltaico, minieolico,
mini-idro, etc.), per tutta la durata di vita utile dell’impianto.
Il funzionamento è il seguente: l’energia (kWh) prodotta dall’impianto e non assorbita dalle utenze elettriche
(lampade, elettrodomestici, macchinari) viene immessa in rete e misurata da un apposito contatore.
Tale
energia viene valorizzata secondo quanto previsto dalla suddetta Delibera dell’Autorità dell’Energia elettrica
e gas e con cadenza trimestrale il GSE corrisponde al cliente finale il corrispettivo economico corrispondente.
Nel caso di saldo positivo, tra il valore dell’energia immessa in rete e il valore di quella prelevata risultante
dal conguaglio annuale, l’importo eccedente la spesa sostenuta dal cliente nell’anno viene conservato come
credito economico per gli anni successivi, senza alcuna scadenza temporale e senza rivalutazione economica
dell’importo negli anni successivi. In alternativa al credito economico il cliente può chiedere la liquidazione
dell’importo sul proprio conto corrente. In questo caso tale importo sarà soggetto a tassazione.
La recente Legge 99/09 ha introdotto la possibilità per i Comuni fino a 20.000 abitanti e il Ministero della
Difesa di attivare lo scambio sul posto anche senza la coincidenza del punto di immissione e del punto di
prelievo.
Lo Scambio sul Posto può essere cumulato con il beneficio proveniente dal meccanismo di incentivo in
conto energia.
Scambio sul Posto o vendita di energia elettrica?
Il proprietario di un impianto con potenza da 1 a 200 kWp ha dei benefici economici maggiori
nello scegliere
il servizio di Scambio sul Posto quanto più la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto serve a
coprire
i propri consumi su base annua.
Con lo Scambio sul Posto si semplificano inoltre tutti gli adempimenti
amministrativi ed i costi connessi.

la vendita
di energia
elettrica
La parte di energia elettrica prodotta dall’impianto
fotovoltaico che non viene consumata dalle utenze
(illuminazione, elettrodomestici, macchine, ecc.)
viene ceduta alla rete elettrica di distribuzione.
Tale quota di energia può essere venduta al GSE,
attraverso il cosiddetto Ritiro Dedicato, ad un
prezzo stabilito dall’Autorità dell’Energia Elettrica e
del Gas.
Per poter vendere energia elettrica è necessario:
• stipulare ogni anno una convenzione
con il GSE che ha un costo variabile
in funzione dell’energia venduta;
• espletare le pratiche per l’officina elettrica
(solo per impianti >20 kWp).
La vendita dell’energia elettrica
esclude la possibilità di beneficiare del servizio
di Scambio sul Posto.
gli strumenti di
Finanziamento
e Assicurazione
La realizzazione di un impianto fotovoltaico comporta un esborso di denaro che viene compensato nel corso
di alcuni anni. Per limitare tale esborso è possibile utilizzare uno dei finanziamenti ad hoc concesso
da un
istituto bancario.
Se si utilizzano tali strumenti è possibile pagare l’impianto mediante delle rate, normalmente semestrali,
che vengono parzialmente (e a volte totalmente) “coperte” dagli utili derivanti dall’esercizio dell’impianto
fotovoltaico e dai risparmi sulla bolletta elettrica.
Le società che installano impianti fotovoltaici hanno spesso delle convenzioni con uno o più istituti bancari
mediante i quali è possibile ottenere dei finanziamenti con caratteristiche vantaggiose.
Un ulteriore strumento è costituito da prodotti assicurativi dedicati ad impianti fotovoltaici.
Tali assicurazioni
possono coprire anche il rischio derivante dalla mancata produzione
e quindi dalla perdita all’incentivo in
conto energia oltre ai rischi derivanti da eventi dolosi, catastrofici e guasti.
leggi e delibere
di riferimento
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 224/2000
• Decreto Legislativo 387/2003
• Decreto Ministeriale 28/07/2005
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 34/2005
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 188/2005
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 28/2006
• Decreto Ministeriale 6/02/2006
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 40/2006
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 260/2006
• Decreto Ministeriale 19/02/2007
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 90/2007
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 280/2007
• Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 74/2008 (TISP)
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 99/2008 (TICA)
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 01/2009
• Decreto Ministeriale 18/12/2008
• Decreto Ministeriale 2/03/2009
• Legge n. 99 del 23/7/2009
• Decreto Ministeriale 6/08/2009
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 130/2009
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 186/2009